Art. 434 Adempimenti pubblicitari 1. Il Comandante territoriale trasmette ai comuni interessati due copie autentiche del decreto e relativi allegati, unitamente a un congruo numero di copie dei manifesti da affiggere, per l'espletamento da parte dei comuni delle formalita' previste dall'articolo 324 del codice. 2. Una copia del decreto con la dichiarazione di avvenuto deposito, dell'avvenuta affissione di manifesti e' trasmesso a cura del segretario comunale al comando territoriale. L'altro esemplare del decreto, completato come il precedente, e' custodito nell'archivio del comune.