Art. 434 
 
                      Adempimenti pubblicitari 
 
1. Il Comandante territoriale trasmette  ai  comuni  interessati  due
copie autentiche del decreto e relativi  allegati,  unitamente  a  un
congruo  numero  di   copie   dei   manifesti   da   affiggere,   per
l'espletamento  da  parte  dei  comuni  delle   formalita'   previste
dall'articolo 324 del codice. 
2. Una copia del decreto con la dichiarazione di  avvenuto  deposito,
dell'avvenuta  affissione  di  manifesti  e'  trasmesso  a  cura  del
segretario comunale al comando territoriale.  L'altro  esemplare  del
decreto, completato come il precedente,  e'  custodito  nell'archivio
del comune.