Art. 437 
 
        Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga 
 
1. La domanda di autorizzazione  a  eseguire  opere  in  deroga  alle
limitazioni  imposte  ai  sensi  dell'articolo  328  del  codice   va
presentata al comandante  territoriale  ed  eventualmente  completata
secondo le indicazioni che, caso per caso, da' lo  stesso  comandante
contemperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio
del richiedente. 
2. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa
una riduzione dell'indennizzo, e' redatto apposito atto  conforme  al
modello predisposto dal Ministero della difesa. Le condizioni  devono
mirare  unicamente  e  direttamente  a  tutelare  il  rispetto  delle
esigenze militari con il minor possibile  aggravio  della  proprieta'
privata e a evitare oneri dello Stato. 
3. Tutte  le  autorizzazioni  sono  registrate  dall'ufficio  tecnico
militare su apposite rubriche.