Art. 438 Procedimento in caso di limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari 1. I provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 332 del codice necessari per la tutela della pubblica incolumita' nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza. 2. Detta ordinanza e' comunicata alle autorita' indicate dall'articolo 332 del codice e ai membri del comitato entro i termini previsti nel medesimo articolo. 3. Se lo richiedono necessita' urgenti di tutela della pubblica incolumita', i provvedimenti adottati al riguardo dai Comandanti di corpo sono immediatamente comunicati anche al Comandante territoriale. 4. Le ordinanze contengono: a) l'esatta indicazione delle localita' da sgomberare o nelle quali e' vietato l'accesso, le strade interrotte e relative deviazioni, il tipo dei segnali che delimitano le zone interdette, nonche' la precisazione che le carte topografiche indicanti la zona sono esposte all'albo comunale e visibili a tutti; b) la data di inizio dell'esercitazione; c) la durata prevedibile della stessa; d) il richiamo delle disposizioni legislative vigenti circa il divieto di raccogliere rimuovere proiettili inesplosi od ordigni esplosivi di qualsiasi genere, con la precisa indicazione dell'autorita' cui devono segnalarsi gli eventuali rinvenimenti; e) le modalita' e i termini per la richiesta degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili e degli eventuali risarcimenti di danni; f) altre eventuali indicazioni di volta in volta ritenute necessarie. 5. L'ordinanza affissa all'albo comunale e' corredata di carta in scala non inferiore a 1: 50.000 su cui sono riportati i limiti dell'area interessata all'esercitazione. 6. L'affissione all'albo si protrae per la durata dell'esercitazione. 7. I manifesti riproducenti l'ordinanza sono approntati dal comando militare e affissi a cura dell'apposito servizio comunale. 8. Il segretario comunale da' assicurazione scritta all'autorita' militare dell'eseguita pubblicazione. 9. Se le esercitazioni si svolgono in aree soggette a pericolo di incendio, il comandante territoriale assicura, anche in conformita' alla legislazione statale e regionale vigente in materia, la predisposizione di idonee misure di prevenzione e di pronto intervento nei confronti degli incendi innescabili dal tiro delle armi e dalla presenza dei reparti militari. 10. Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi. 11. In tal caso, il comandante territoriale ne informa immediatamente il sindaco. Il pericolo deve essere segnalato con idonei cartelli e la zona pericolosa e' vigilata a cura dei reparti militari. 12. Per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal comma 5 dell'articolo 332 del codice. 13. Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'amministrazione militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti e in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, e' redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni. 14. Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della difesa. 15. Tali istanze sono presentate ai comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte. 16. I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi o dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli uffici comunali e le locali stazioni dei carabinieri. 17. Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente. 18. I danni denunciati che non risultano accertati o che sono dichiarati di entita' diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi e' redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati.