Art. 438 
 
Procedimento in caso di limitazioni  per  il  tempo  necessario  allo
                svolgimento di esercitazioni militari 
 
1. I provvedimenti di cui al comma 1  dell'articolo  332  del  codice
necessari per la tutela della pubblica incolumita'  nel  corso  delle
esercitazioni militari e dei corpi civili  dello  Stato  militarmente
addestrati, sono adottati dal  comandante  territoriale  con  propria
ordinanza. 
2.  Detta   ordinanza   e'   comunicata   alle   autorita'   indicate
dall'articolo 332 del codice e ai membri del comitato entro i termini
previsti nel medesimo articolo. 
3. Se lo richiedono  necessita'  urgenti  di  tutela  della  pubblica
incolumita', i provvedimenti adottati al riguardo dai  Comandanti  di
corpo   sono   immediatamente   comunicati   anche   al    Comandante
territoriale. 
4. Le ordinanze contengono: 
a) l'esatta indicazione delle localita' da sgomberare o  nelle  quali
e' vietato l'accesso, le strade interrotte e relative deviazioni,  il
tipo dei segnali  che  delimitano  le  zone  interdette,  nonche'  la
precisazione che le carte topografiche indicanti la zona sono esposte
all'albo comunale e visibili a tutti; 
b) la data di inizio dell'esercitazione; 
c) la durata prevedibile della stessa; 
d) il  richiamo  delle  disposizioni  legislative  vigenti  circa  il
divieto di raccogliere  rimuovere  proiettili  inesplosi  od  ordigni
esplosivi  di  qualsiasi   genere,   con   la   precisa   indicazione
dell'autorita' cui devono segnalarsi gli eventuali rinvenimenti; 
e) le modalita' e i termini per la richiesta degli indennizzi per gli
sgomberi e le occupazioni di immobili e degli eventuali  risarcimenti
di danni; 
f) altre eventuali indicazioni di volta in volta ritenute necessarie. 
5. L'ordinanza affissa all'albo comunale e'  corredata  di  carta  in
scala non inferiore a 1:  50.000  su  cui  sono  riportati  i  limiti
dell'area interessata all'esercitazione. 
6. L'affissione all'albo si protrae per la durata dell'esercitazione. 
7. I manifesti riproducenti l'ordinanza sono approntati  dal  comando
militare e affissi a cura dell'apposito servizio comunale. 
8. Il segretario comunale  da'  assicurazione  scritta  all'autorita'
militare dell'eseguita pubblicazione. 
9. Se le esercitazioni si svolgono in aree  soggette  a  pericolo  di
incendio, il comandante territoriale assicura, anche  in  conformita'
alla  legislazione  statale  e  regionale  vigente  in  materia,   la
predisposizione  di  idonee  misure  di  prevenzione  e   di   pronto
intervento nei confronti degli incendi  innescabili  dal  tiro  delle
armi e dalla presenza dei reparti militari. 
10. Gli sgomberi e le occupazioni  degli  immobili  disposti  per  le
esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata  o
su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi. 
11. In tal caso, il comandante territoriale ne informa immediatamente
il sindaco. Il pericolo deve essere segnalato con idonei  cartelli  e
la zona pericolosa e' vigilata a cura dei reparti militari. 
12. Per  tutto  il  tempo  necessario  alle  relative  operazioni  di
bonifica  competono  ai  proprietari  della   zona   pericolosa   gli
indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal comma 5
dell'articolo 332 del codice. 
13. Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a
cura   dell'amministrazione   militare,   in   contraddittorio    del
proprietario,  dell'affittuario  e  dei  loro  rappresentanti  e   in
mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, e'
redatto verbale constatante lo stato  di  consistenza  dei  luoghi  e
delle cose interessate alle esercitazioni. 
14. Gli indennizzi per  danni  patrimoniali  o  pregiudizi  economici
dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti  dagli  aventi  diritto
con istanza diretta al  comandante  militare,  conforme  ad  apposito
modello predisposto dal Ministero della difesa. 
15. Tali istanze sono presentate ai comuni nel  cui  territorio  sono
situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente  entro
il quindicesimo giorno dal termine delle  esercitazioni.  Le  domande
possono contenere riserva di presentare perizia di parte. 
16. I moduli per  inoltrare  la  richiesta  degli  indennizzi  o  dei
risarcimenti di danni sono reperibili presso gli uffici comunali e le
locali stazioni dei carabinieri. 
17. Entro il trentesimo giorno  dalla  data  di  presentazione  delle
domande, il comune  provvede  al  loro  inoltro  all'ufficio  tecnico
militare competente. 
18. I danni  denunciati  che  non  risultano  accertati  o  che  sono
dichiarati di entita' diversa  sono  immediatamente  controllati  sul
posto e per essi  e'  redatto  verbale  in  contraddittorio  con  gli
interessati.  E'   verbalizzato   con   l'intervento   di   testimoni
l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati.