Art. 439 
 
Procedimento per l'autorizzazione dell'autorita' militare per talune 
opere e uso di beni nei comuni militarmente  importanti,  nelle  zone
                       costiere e nelle isole 
 
  1.  L'autorizzazione  del  comandante  territoriale  per  l'uso  di
grotte, gallerie e cavita' sotterranee, prevista  dall'articolo  333,
commi 1 e 3 del codice, e' richiesta allorche' le grotte, gallerie  e
cavita' sotterranee siano ubicate  in  aree  soggette  a  limitazioni
militari o abbiano uno sviluppo  o  tracciato  che  interferisce  con
immobili militari. L'autorizzazione  stessa  e',  inoltre,  richiesta
quando l'uso delle grotte, gallerie e  cavita'  sotterranee  comporta
modifiche allo stato dei luoghi. 
  2.  L'autorizzazione  del  comandante  territoriale  per  i  lavori
afferenti ai porti e ai porti turistici e  alle  opere  marittime  in
genere, prevista dall'articolo 333, comma 2 del codice, e'  richiesta
allorche' trattasi di lavori eccedenti  la  semplice  manutenzione  o
riparazione. 
  3. Il parere del Comandante territoriale  reso  in  relazione  alla
previsione di cui all'articolo 333, comma 4 del  codice  e'  espresso
nel termine  di  centoventi  giorni  dalla  comunicazione  dei  piani
urbanistici; decorso tale termine, la mancata pronuncia equivale alla
espressione del parere favorevole. 
  4. Se  le  esigenze  della  Difesa  lo  consentono,  il  Comandante
territoriale, ogni tre anni, indica  ai  competenti  organi  comunali
quali aree, di quelle  comprese  nei  comuni  elencati  nel  comma  7
dell'articolo 333  del  codice,  possono  essere  dichiarate  non  di
effettiva importanza militare e quindi non soggette al regime di  cui
al comma 1 dell'articolo 333 del codice. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
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