Art. 440 
 
     Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 334 del codice 
 
1. Ai fini del parere  previsto  dall'articolo  334  del  codice,  si
considera  variante  strutturale  significativa  di  strade  statali,
autostrade e ferrovie ogni variante di sviluppo  superiore  a  cinque
chilometri. Ai fini del  parere  medesimo  si  considerano:  impianti
minerari marittimi, quelli fissi per la produzione degli  idrocarburi
localizzati in mare o ubicati a terra entro il limite di cento  metri
dal demanio marittimo o dal ciglio  dei  terreni  elevati  sul  mare;
grandi stabilimenti industriali, quelli  che  impiegano  oltre  1.000
persone ovvero occupano un'area coperta uguale o superiore a  100.000
mq; impianti elettrici ad altissimo potenziale, quelli di produzione,
trasporto e distribuzione oltre i 150.000 volts; grandi  depositi  di
olii minerali, i depositi con  serbatoi  fuori  terra  (o  interrati)
aventi capacita' totale superiore a 3.500 mc (benzina) e  i  depositi
con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata
aventi capacita' totale superiore a  1.000  mc  (olii  combustibili);
oleodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 26 pollici e  una
portata superiore a 2.500  tonnellate/ora;  metanodotti,  quelli  con
diametro uguale o superiore a 30 pollici e con massima  pressione  di
esercizio di 24 kg/cm². 
2. Non e' richiesto il  parere  del  comandante  territoriale  per  i
lavori di semplice manutenzione o riparazione interessanti  le  opere
indicate dall'articolo 334 del codice.