Art. 441 Autorita' competenti 1. Nei comuni indicati nel comma 7 dell'articolo 333 del codice, le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui al medesimo articolo sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nei commi 8 e 9 dell'articolo 333 del codice, le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo. 2. Il parere dell'autorita' militare, previsto dall'articolo 334 del codice, e' richiesto al competente comandante militare territoriale di regione. 3.Le istanze e le richieste di cui ai commi 1 e 2, redatte in carta libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attivita' progettate. 4. L'inizio delle opere o attivita' e' subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell'articolo 334 del codice. 5. Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonche' in ogni caso in cui le opere o le attivita' siano deliberate da parte di autorita' ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale esprime il proprio avviso nei termini di cui all'articolo 334, comma 2 del codice. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.