Art. 441 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Nei comuni indicati nel comma 7 dell'articolo 333 del codice, le
istanze per ottenere l'autorizzazione di  cui  al  medesimo  articolo
sono rivolte al comandante  militare  territoriale  di  regione.  Nei
comuni e nelle zone costiere indicati nei commi 8 e  9  dell'articolo
333 del codice, le istanze stesse sono rivolte al comandante in  capo
di dipartimento militare marittimo. 
  2. Il parere dell'autorita' militare,  previsto  dall'articolo  334
del  codice,  e'  richiesto   al   competente   comandante   militare
territoriale di regione. 
  3.Le istanze e le richieste di cui ai commi 1 e 2, redatte in carta
libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una
adeguata nozione dell'opera o attivita' progettate. 
  4. L'inizio delle opere o attivita' e' subordinato al rilascio  del
parere del comandante territoriale competente ai sensi  dell'articolo
334 del codice. 
  5.  Ai  fini  della  redazione  della  carta  nazionale  dei   siti
suscettibili di insediamento di centrali e di  impianti  nucleari  di
cui  all'art.  23  della   legge   2   agosto   1975,   n.   393,   e
dell'insediamento di  grandi  impianti  del  ciclo  del  combustibile
nucleare, nonche' in ogni caso in cui le opere o le  attivita'  siano
deliberate da parte di autorita' ministeriali, il parere va richiesto
al Ministero della difesa, il quale esprime  il  proprio  avviso  nei
termini di cui all'articolo 334, comma 2 del codice. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.