Art. 443 
 
Elenco delle zone di importanza militare cui  si  applica  l'articolo
                           335 del codice 
 
1. Le disposizioni dell'articolo 335 del codice  si  applicano  nelle
seguenti isole del  territorio  nazionale,  che  sono  dichiarate  di
importanza militare: Arcipelago  toscano;  Pontine;  Flegree;  Capri;
Tremiti; Eolie; Ustica; Egadi; Pantelleria; Pelagie; Arcipelago della
Maddalena; Asinara; Tavolara; San Pietro; Sant'Antioco.