Art. 444 
 
            Alienazioni in favore di cittadini stranieri 
 
1. Ai fini dell'articolo 335 del codice, per gli atti di  alienazione
totale o parziale di immobili a  soggetti  che  non  siano  cittadini
italiani, le parti contraenti presentano domanda in carta  libera  al
prefetto della provincia ove si trova l'immobile.  Se  l'immobile  e'
situato nel territorio di piu' province, la domanda e' presentata  al
prefetto della provincia in cui si trova la  maggiore  estensione  di
esso.