Art. 73. Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramoggie e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre per somma possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi. La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando la macchina e provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici, ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.