Art. 73. 
 
  Le aperture di alimentazione e di  scarico  delle  macchine  devono
essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda  delle  varie
esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramoggie e coperture  atti
per forma, dimensioni e resistenza, ad evitare che il  lavoratore  od
altre per somma possano venire in contatto  con  tutto  o  parte  del
corpo  con  gli  organi  lavoratori,   introduttori   o   scaricatori
pericolosi. 
  La disposizione del presente articolo deve essere  osservata  anche
quando la macchina e provvista di dispositivi di alimentazione  e  di
scarico   automatici,   ogni   qualvolta   gli   organi   lavoratori,
introduttori   o   scaricatori   pericolosi   risultino    ugualmente
accessibili durante il lavoro.