Art. 128. 
 
  Le mine a fornello, quelle a galleria ed anche  quelle  cilindriche
che per dimensioni, disposizione e importanza della  carica  sono  in
grado  di  produrre  varate,  cioe'  distaccare   una   considerevole
quantita' di roccia non circoscritta da lavori preparatori  destinati
a regolare l'azione delle  mine  e  lo  scarico  dei  materiali,  non
possono essere effettuate senza autorizzazione del prefetto il quale,
sentito  l'ingegnere  capo,  prescrive  di  volta  in  volta  in  via
definitiva le opportune cantele. 
  L'autorizzazione non e' necessaria quando si tratti di coltivazione
ad imbuto. 
  Le stesse norme valgono per qualunque volata di  mine  suscettibile
di distaccare presumibilmente un volume  di  oltre  5000  m  cubi  di
roccia in posto. 
  Il brillamento puo'  essere  effettuato  soltanto  dopo  tempestivo
pubblico avviso  con  manifesti  murali  da  affiggersi  a  cura  del
direttore  negli  abitati  e  contenenti  gli  estremi  del   decreto
prefettizio nonche' le cautele prescritte.