Art. 297. Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta 1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo' essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti. 2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4. 3. Il consiglio direttivo dell'istituto e' nominato dalla regione. 4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell'articolo 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione. 5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri. 6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 289, comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale. 7. Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale. 8. La regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 294, comma 1. 9. La regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale personale e' comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese. 10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando. 11. I contributi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonche' gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione. 12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.
Note all'art. 297: L'art. 33 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) prevede l'istituzione, con legge regionale, di un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta. - Il testo degli articoli 3, lettera g), 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta) e' il seguente: "Art. 3. - La regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie; (Omissis). g) istruzione materna, elementare e media". "Art. 39. - Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla regione, all'insegnamento della lingua francese e' dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie puo' essere impartito in lingua francese". "Art. 40. - L'insegnamento delle varie materie e' disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita' locali. Tali adattamenti, nonche' la materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite le commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del consiglio della Valle d'Aosta e rappresentanti degli insegnanti".