Art. 348 
 
 
            Adeguamento delle soglie dell'impresa minore 
 
    1. Ogni tre anni  il  Ministro  della  giustizia  puo'  procedere
all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
d), con decreto adottato sulla  base  della  media  delle  variazioni
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenute nel periodo di riferimento.