Art. 350 Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»; 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».
Note all'art. 350: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), come modificato dal presente decreto: "Art. 3. Accertamento dello stato di insolvenza. 1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art. 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. 2. Omissis.". - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), come modificato dal presente decreto: "Art. 2. Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria. 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27. Commi da 2. a 3. Omissis.".