Art. 350 
 
 
    Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria 
 
    1. All'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale»
sono sostituite dalle seguenti: «competente  ai  sensi  dell'articolo
27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»; 
    2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23  dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004,  n.
39, le  parole  «del  luogo  in  cui  ha  la  sede  principale»  sono
sostituite dalle seguenti: «competente  ai  sensi  dell'articolo  27,
comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza». 
 
          Note all'art. 350: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274), come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 3. Accertamento dello stato di insolvenza. 
              1. Se un'impresa avente i requisiti previsti  dall'art.
          2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale  competente
          ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della  crisi
          e dell'insolvenza, su ricorso dell'imprenditore, di  uno  o
          piu' creditori, del pubblico ministero,  ovvero  d'ufficio,
          dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. 
              2. Omissis.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39  (Misure
          urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di  grandi
          imprese  in  stato  di  insolvenza),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  2.  Ammissione   immediata   all'amministrazione
          straordinaria. 
              1. L'impresa che  si  trovi  nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo 1 puo' richiedere al Ministro delle  attivita'
          produttive, con istanza motivata e  corredata  di  adeguata
          documentazione,  presentando  contestuale  ricorso  per  la
          dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  al   tribunale
          competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1,  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza, l'ammissione alla  procedura
          di    amministrazione     straordinaria,     tramite     la
          ristrutturazione   economica   e   finanziaria    di    cui
          all'articolo  27,  comma  2,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo  n.  270,  ovvero  tramite  la   cessione   dei
          complessi aziendali di cui al  comma  2,  lettera  a),  del
          medesimo articolo 27. 
              Commi da 2. a 3. Omissis.".