Art. 351 
 
 
                 Disposizioni sui compensi dell'OCRI 
 
    1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e  i
compensi dei componenti del collegio sono concordati con il  debitore
o, in difetto, liquidati dal presidente della  sezione  specializzata
in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma  1,
lettera a), o da  un  suo  delegato,  tenuto  conto  dell'impegno  in
concreto richiesto e degli esiti del  procedimento,  sulla  base  dei
seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del  debitore,
il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta  per  cento,  di
cui la meta' all'ufficio del referente e la restante meta'  suddivisa
tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore,
il compenso minimo del curatore, di  cui  un  terzo  all'ufficio  del
referente e due terzi da suddividere tra i componenti  del  collegio;
c) per il procedimento  di  composizione  assistita  della  crisi,  i
compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto  del  Ministro
della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e  16,  in
quanto compatibili,  avuto  riguardo  all'attivo  e  al  passivo  del
debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo. 
    2. Ai costi fissi che  gravano  sulle  camere  di  commercio  per
consentire il  funzionamento  degli  OCRI  si  provvede  mediante  il
versamento  di   diritti   di   segreteria   determinati   ai   sensi
dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 351: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 15  e  16  del
          citato decreto del Ministero della giustizia  24  settembre
          2014, n. 202: 
              "Art. 14. Ambito di applicazione e regole generali 
              1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi  spese
          spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con
          il debitore che lo ha incaricato, secondo  le  disposizioni
          del presente  capo.  Per  la  determinazione  dei  compensi
          dell'organismo   nominato   dal   giudice,   nonche'    del
          professionista o della societa' tra  professionisti  muniti
          dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio  decreto  16
          marzo  1942,  n.  267,  ovvero  del  notaio,  nominati  per
          svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi,
          si applicano le disposizioni del presente capo. 
              2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la
          prestazione svolta, incluse le  attivita'  accessorie  alla
          stessa. 
              3. All'organismo spetta un rimborso  forfettario  delle
          spese generali in una  misura  compresa  tra  il  10  e  il
          15%(percento) sull'importo del compenso determinato a norma
          delle disposizioni del presente capo, nonche'  il  rimborso
          delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi
          degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese. 
              4. Le soglie  numeriche  indicate,  anche  a  mezzo  di
          percentuale,  sia  nei  minimi  che  nei  massimi,  per  la
          liquidazione del compenso,  nel  presente  capo,  non  sono
          vincolanti per la liquidazione medesima. 
              Art. 15. Criteri per la determinazione del compenso 
              1. Per la determinazione del compenso  si  tiene  conto
          dell'opera prestata, dei risultati  ottenuti,  del  ricorso
          all'opera di ausiliari, della sollecitudine  con  cui  sono
          stati svolti i compiti e le  funzioni,  della  complessita'
          delle questioni affrontate,  del  numero  dei  creditori  e
          della misura di soddisfazione agli  stessi  assicurata  con
          l'esecuzione  dell'accordo  o  del  piano  del  consumatore
          omologato ovvero con la liquidazione. 
              2. Sono ammessi acconti sul compenso finale. 
              Art. 16. Parametri 
              1. Nelle  procedure  di  composizione  della  crisi  da
          sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima,  della
          legge in cui sono previste forme di liquidazione dei  beni,
          il compenso  dell'organismo,  anche  per  l'opera  prestata
          successivamente  all'omologazione,   e'   determinato,   di
          regola, sulla base dei seguenti parametri: 
              a) secondo una percentuale  sull'ammontare  dell'attivo
          realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma
          1, del decreto del  Ministro  della  giustizia  25  gennaio
          2012, n. 30 e successivi adeguamenti; 
              b) secondo una percentuale sull'ammontare  del  passivo
          risultante  dall'accordo  o  dal  piano   del   consumatore
          omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1,  comma
          2, del decreto del Ministro della  giustizia  di  cui  alla
          lettera a). 
              2. Nelle  procedure  di  composizione  della  crisi  da
          sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima,  della
          legge  diverse  da  quelle  di  cui  al  comma  1,   spetta
          all'organismo  un  compenso,  anche  per  l'opera  prestata
          successivamente  all'omologazione,   determinato   con   le
          medesime   percentuali   di   cui   al   predetto    comma,
          sull'ammontare  dell'attivo  e   del   passivo   risultanti
          dall'accordo o dal piano del consumatore omologati. 
              3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono
          attivo ne' passivo gli importi risultanti da  finanziamenti
          e  garanzie  infragruppo  o  dal  ribaltamento,  attraverso
          insinuazioni, ripartizioni o  compensazioni,  di  attivo  e
          passivo da parte di altra societa' del gruppo. 
              4. I compensi determinati a norma dei commi 1,  2  e  3
          sono ridotti in una misura compresa tra il 15%(percento)  e
          il 40%(percento). 
              5. L'ammontare complessivo dei compensi e  delle  spese
          generali non puo' comunque essere superiore al 5%(percento)
          dell'ammontare  complessivo  di  quanto  e'  attribuito  ai
          creditori per le procedure aventi un  passivo  superiore  a
          1.000.000  di  euro,  e  al  10%(percento)   sul   medesimo
          ammontare  per  le  procedure  con  passivo  inferiore.  Le
          disposizioni di cui al periodo precedente non si  applicano
          quando l'ammontare complessivo di quanto e'  attribuito  ai
          creditori e' inferiore ad euro 20.000.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              "Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio. 
              1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
          si provvede mediante: 
              a) il diritto annuale come  determinato  ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
              b) i proventi derivanti dalla gestione di  attivita'  e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
              c); 
              d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
          svolta e sulla iscrizione in  ruoli,  elenchi,  registri  e
          albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
              e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni  di
          cittadini o di enti pubblici e privati; 
              f) altre entrate derivanti da prestazioni  e  controlli
          da eseguire  ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni
          dell'Unione  europea  secondo  tariffe   predeterminate   e
          pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove  cio'
          non risulti in  contrasto  con  la  disciplina  dell'Unione
          europea; dette tariffe  sono  determinate  sulla  base  del
          costo effettivo del servizio reso. 
              2. 
              3. Le voci e  gli  importi  dei  diritti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative  a  servizi
          obbligatori, ivi compresi  quelli  a  domanda  individuale,
          incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma  1,
          sono stabiliti, modificati e  aggiornati  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo  conto  dei
          costi standard di gestione  e  di  fornitura  dei  relativi
          servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
          sensi dell'articolo  28,  comma  2,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto  2014,  n.  114.  Restano  fermi  i  limiti
          stabiliti dall'articolo  28  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 114. 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'articolo 8,  ivi  compresi
          gli importi minimi e quelli massimi,  nonche'  gli  importi
          del diritto dovuti in  misura  fissa,  e'  determinata  dal
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,    sentite
          l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, in  base  al  seguente
          metodo: 
              a)  individuazione  del   fabbisogno   necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche  di  cui  all'articolo  2,  nonche'   a   quelle
          attribuite dallo Stato e dalle regioni, in  base  ai  costi
          standard determinati ai sensi dell'articolo  28,  comma  2,
          del decreto legge 24 giugno 2014,  n.  90  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
              a-bis)  individuazione  degli  ambiti   prioritari   di
          intervento con riferimento alle sole funzioni  promozionali
          di cui all'articolo 2 e del relativo  fabbisogno,  valutato
          indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando  le
          esigenze   dello   sviluppo   economico   con   quelle   di
          contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 
              b) detrazione dal fabbisogno di  cui  alla  lettera  a)
          delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; 
              c) copertura del fabbisogno  mediante  diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente per gli altri  soggetti,  nonche'
          mediante  la  determinazione  di  diritti  annuali  per  le
          relative unita' locali. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale. 
              6. Al fine di garantire la partecipazione  del  sistema
          camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
          e ai  relativi  risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna
          camera di commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni
          regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
          diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
          predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
          bilancio dello Stato. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          dei singoli enti attesta il conseguimento  degli  obiettivi
          di risparmio e le modalita'  compensative  tra  le  diverse
          tipologie di spesa. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
          disciplinate le modalita' di  applicazione  delle  sanzioni
          per il caso di  omesso  o  tardivo  pagamento  del  diritto
          annuale,  secondo  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472   e   successive
          modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 
              9.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   sentita
          l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
          da riservare  ad  un  fondo  di  perequazione,  sviluppo  e
          premialita'  istituito  presso  l'Unioncamere,  nonche'   i
          criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere  di
          commercio  al  fine  di  rendere  omogeneo  su   tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio  nonche'  di  sostenere  la   realizzazione   dei
          programmi del sistema  camerale,  riconoscendo  premialita'
          agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. (81) 
              10.  Per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti
          presentati dalla camere  di  commercio,  condivisi  con  le
          Regioni ed aventi per scopo la  promozione  dello  sviluppo
          economico e l'organizzazione di servizi  alle  imprese,  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   su   richiesta   di
          Unioncamere,  valutata  la  rilevanza  dell'interesse   del
          programma  o  del  progetto  nel  quadro  delle   politiche
          strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per  gli
          esercizi di riferimento, della misura del  diritto  annuale
          fino ad un massimo del venti per  cento.  Il  rapporto  sui
          risultati dei  progetti  e'  inviato  al  Comitato  di  cui
          all'articolo 4-bis.".