Art. 352 
 
 
        Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI 
 
    1. Sino alla istituzione  presso  il  Ministero  della  giustizia
dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  sono  individuati  tra  i
soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano  svolto  funzioni
di  commissario  giudiziale,  attestatore  o  abbiano  assistito   il
debitore nella presentazione della domanda di accesso in  almeno  tre
procedure di concordato  preventivo  che  abbiano  superato  la  fase
dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che  siano
stati omologati. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.