Art. 353 
 
 
              Istituzione di un osservatorio permanente 
 
    1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, istituisce, anche ai fini di  cui  all'articolo
355, un  osservatorio  permanente  sull'efficienza  delle  misure  di
allerta, delle procedure di composizione  assistita  della  crisi  di
impresa di cui al titolo II. 
    2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti  compensi
e gettoni di presenza, rimborsi spese ed  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.