Art. 354 
 
 
                       Revisione dei parametri 
 
    1. Al fine di migliorare la tempestivita'  e  l'efficienza  delle
segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce  della  crisi  di
impresa, sulla base  dei  dati  elaborati  dall'osservatorio  di  cui
all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   si   provvede
all'eventuale revisione delle  disposizioni  contenute  nell'articolo
15, con riferimento sia alla tipologia  dei  debiti  sia  all'entita'
degli   stessi,   nonche'   dei   presupposti   della   tempestivita'
dell'iniziativa ai  sensi  dell'articolo  24  ai  fini  delle  misure
premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 354: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  2  e  3,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Omissis. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Commi da 4. a 4-ter. Omissis.".