(Trattato-art. 325)
 
                              Art. 325 
 
 
  L'Austria eseguira' le istruzioni  che  le  saranno  impartite,  in
materia di trasporti,  da  un'autorita'  che  agisca  in  nome  delle
Potenze alleate e associate: 
 
    1° per  i  trasporti  di  truppe  effettuati  in  esecuzione  del
presente  trattato,  del   materiale,   delle   munizioni   o   degli
approvvigionamenti per uso degli eserciti; 
 
    2° e, provvisoriamente, per il trasporto delle derrate necessarie
all'approvvigionamento di alcune regioni, per il ristabilimento  piu'
rapido che sia possibile delle condizioni normali dei trasporti e per
la organizzazione dei servizi postali e telegrafici.