(Regolamento-art. 532)
 
                              Art. 532 
 
 
  Sotto il titolo di operazioni finanziarie si comprendono quelle che
si fondano sul credito pubblico  con  effetto  sul  patrimonio  dello
Stato, come l'emissione di prestiti, il riscatto di  obbligazioni,  e
simili. 
 
  Sotto il titolo di operazioni di tesoreria  si  comprendono  quelle
che servono per i bisogni immediati della cassa, come le provviste  e
i trasferimenti di fondi, e l'emissione di buoni del tesoro ordinari. 
 
  Sotto il titolo di operazioni di portafoglio si comprendono  quelle
relative agli acquisti  ed  alle  alienazioni  di  rendita  pubblica,
all'acquisto ed alla rimessa di fondi per  pagamenti  all'estero,  al
movimento di debito e di credito  nei  conti  correnti  con  istituti
esteri  e  nazionali  corrispondenti  del  tesoro  o  incaricati   di
operazioni per conto di esso.