(Regolamento-art. 534)
 
                              Art. 534. 
 
 
  Di ciascuna operazione finanziaria o di tesoreria o di portafoglio,
non attinente alle ordinarie provviste di fondi, si  fa  constare  da
apposito verbale, approvato dal ministro delle finanze,  quando  cio'
sia richiesto dall'importanza o dal carattere dell'operazione stessa.