(Codice Penale-art. 577 bis)
                            Art. 577-bis. 
 
                        (( (Femminicidio).)). 
 
  ((Chiunque cagiona la  morte  di  una  donna  quando  il  fatto  e'
commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o
come atto di controllo o possesso o dominio in  quanto  donna,  o  in
relazione al  rifiuto  della  donna  di  instaurare  o  mantenere  un
rapporto affettivo o come atto  di  limitazione  delle  sue  liberta'
individuali e' punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei  casi  di
cui al primo periodo si applica l'articolo 575)). 
 
  ((Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e
577)). 
 
  ((Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando  una
circostanza  attenuante  concorre  con   taluna   delle   circostanze
aggravanti  di  cui  al  secondo  comma,  e  la  prima  e'   ritenuta
prevalente, la pena non puo' essere inferiore ad anni ventiquattro)). 
 
  ((Quando ricorrono piu' circostanze attenuanti, ovvero quando  piu'
circostanze  attenuanti  concorrono  con  taluna  delle   circostanze
aggravanti di  cui  al  secondo  comma,  e  le  prime  sono  ritenute
prevalenti, la pena non puo' essere inferiore ad anni quindici)).