Art. 577-bis.
(( (Femminicidio).)).
((Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto e'
commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o
come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in
relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un
rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta'
individuali e' punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di
cui al primo periodo si applica l'articolo 575)).
((Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e
577)).
((Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una
circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze
aggravanti di cui al secondo comma, e la prima e' ritenuta
prevalente, la pena non puo' essere inferiore ad anni ventiquattro)).
((Quando ricorrono piu' circostanze attenuanti, ovvero quando piu'
circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze
aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute
prevalenti, la pena non puo' essere inferiore ad anni quindici)).