(Codice Penale-art. 595)
                              Art. 595. 
 
                           (Diffamazione) 
 
  Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati   nell'articolo   precedente,
comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito
con la reclusione fino  a  un  anno  o  con  la  multa  fino  a  lire
diecimila. 
 
  Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,  la
pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa  fino  a
lire ventimila. 
 
  Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi  altro
mezzo di pubblicita', ovvero in  atto  pubblico,  la  pena  e'  della
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a  lire
cinquemila. 
 
  Se l'offesa  e'  recata  a  un  Corpo  politico,  amministrativo  o
giudiziario,  o  ad  una  sua  rappresentanza,  o  ad  una  Autorita'
costituita in collegio, le pene sono aumentate.