(Codice di procedura penale-art. 603)
 
                              Art. 603 
 
       (Uffici del casellario e loro competenza territoriale) 
 
  Presso  ciascun  tribunale,  sotto  la  direzione  e  la  vigilanza
immediata del procuratore del Re, un ufficio del casellario raccoglie
e  conserva  l'estratto  dei  provvedimenti  indicati   nell'articolo
seguente, concernenti le persone nate nel circondario. 
 
  Gli estratti dei provvedimenti concernenti stranieri o apolidi nati
all'estero, anche se hanno successivamente ottenuto  la  cittadinanza
italiana, o concernenti cittadini nati  all'estero  o  cittadini  dei
quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita  nel  territorio
dello Stato, si conservano  nell'ufficio  del  casellario  presso  il
tribunale di Roma.