Art. 603 (Uffici del casellario e loro competenza territoriale) Presso ciascun tribunale, sotto la direzione e la vigilanza immediata del procuratore del Re, un ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo seguente, concernenti le persone nate nel circondario. Gli estratti dei provvedimenti concernenti stranieri o apolidi nati all'estero, anche se hanno successivamente ottenuto la cittadinanza italiana, o concernenti cittadini nati all'estero o cittadini dei quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.