Art. 604 (Provvedimenti da iscriversi nel casellario) Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge: 1° nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: a) le sentenze di condanna, appena sono divenute irrevocabili, e i decreti di condanna, appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna; b) le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'istruzione o nel giudizio, appena sono divenute irrevocabili; le sentenze che dichiarano non colpevole il condannato pronunciate dalla corte di cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione; c) i provvedimenti con i quali il condannato e' stato dichiarato delinquente o' contravventore abituale o professionale; i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza; 2° nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio e la revoca di tali provvedimenti; 3° nella materia commerciale: le sentenze e i provvedimenti con i quali il commerciante e' dichiarato o considerato fallito, quelli d'omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito; 4° i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero. I provvedimenti menzionati nei numeri 1°, 2° e 3° sono iscritti nel casellario qualunque sia l'Autorita' giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne e' data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte le sentenze pronunciate da Autorita' giudiziarie straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana, o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato, ed e' fatta menzione se sono state riconosciute nel Regno. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata, ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.