(Codice di procedura penale-art. 604)
 
                              Art. 604 
 
            (Provvedimenti da iscriversi nel casellario) 
 
  Nel casellario giudiziale  si  iscrivono  per  estratto,  oltre  le
annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge: 
 
  1° nella materia penale, regolata dal  codice  penale  o  da  leggi
speciali: 
 
  a) le sentenze di condanna, appena sono divenute irrevocabili, e  i
decreti di condanna, appena sono  divenuti  esecutivi;  le  ordinanze
emesse dal giudice di  esecuzione  e  i  provvedimenti  del  pubblico
ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna; 
 
  b) le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'istruzione o nel
giudizio,  appena  sono  divenute  irrevocabili;  le   sentenze   che
dichiarano non colpevole il condannato  pronunciate  dalla  corte  di
cassazione o dal giudice di rinvio nel giudizio di revisione; 
 
  c) i provvedimenti con i quali il condannato  e'  stato  dichiarato
delinquente o' contravventore abituale  o  professionale;  i  decreti
relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di  misure
di sicurezza; 
 
  2° nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorita'
di   cosa   giudicata   le   quali   pronunciano   l'interdizione   o
l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;  i  provvedimenti
con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della  persona  in  un
manicomio o in un riformatorio e la revoca di tali provvedimenti; 
 
  3° nella materia commerciale: le sentenze e i provvedimenti  con  i
quali il commerciante e' dichiarato  o  considerato  fallito,  quelli
d'omologazione del concordato e quelli che revocano il  fallimento  o
dichiarano la riabilitazione del fallito; 
 
  4° i provvedimenti amministrativi  relativi  alla  perdita  o  alla
revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero. 
 
  I provvedimenti menzionati nei numeri 1°, 2° e 3° sono iscritti nel
casellario qualunque sia l'Autorita' giudiziaria italiana,  ordinaria
o speciale, che  li  ha  emessi.  Quando  ne  e'  data  comunicazione
ufficiale, sono pure iscritte le sentenze  pronunciate  da  Autorita'
giudiziarie straniere per fatti  preveduti  come  reati  anche  dalla
legge italiana contro cittadini italiani,  contro  coloro  che  hanno
perduto la  cittadinanza  italiana,  o  contro  stranieri  o  apolidi
residenti nel territorio dello Stato, ed e' fatta  menzione  se  sono
state riconosciute nel Regno. 
 
  Nel casellario si  iscrive  altresi',  se  si  tratta  di  condanna
penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata,
ovvero la menzione che non fu  in  tutto  o  in  parte  scontata  per
amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale  o  per  un'altra
causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano
o revocano la riabilitazione.