(Codice di procedura penale-art. 607)
 
                              Art. 607 
 
              (Certificati penali rilasciati a privati) 
 
  La persona alla quale le iscrizioni del casellario si'  riferiscono
ha diritto d'ottenere  il  relativo  certificato  senza  motivare  la
domanda. 
 
  Il certificato concernente un'altra persona puo' essere chiesto  da
un privato solamente per produrlo in giudizio, ovvero per ragioni  di
elettorato o di  assunzione  a  impieghi,  servizi  o  lavori:  nella
domanda deve essere specificato lo scopo e  dimostrato  il  legittimo
interesse del richiedente.