Art. 608 (Iscrizioni non menzionabili nei certificati penali richiesti dai privati) Nei certificati spediti a richiesta dei privati, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, non si fa menzione: 1° delle decisioni di proscioglimento che non importano misure di sicurezza detentive o la liberta' vigilata, e delle condanne annullate senza rinvio o seguite da assoluzione per effetto del giudizio di revisione; 2° della condanna della quale e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato, nei casi indicati nell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; 3° di una prima condanna a pena pecuniaria, ovvero a pena detentiva sola o congiunta ad un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o a un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a carico di essa alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva; 4° della condanna per reato che, per essersi verificate le condizioni menzionate nella prima parte dell'articolo 167 del codice penale, e' rimasto estinto; 5° delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione preveduta dagli articoli 544, 556, 563, 573 e 574 del codice penale; 6° delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia, e di quelle per le quali e' stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione; 7° delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati; 8° dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento quando sono stati revocati; 9° dei provvedimenti indicati nei numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 604; 10° delle sentenze straniere che non hanno conseguito il riconoscimento nello Stato.