(Codice di procedura penale-art. 610)
 
                              Art. 610 
 
(Controversie  concernenti  le  iscrizioni  e   i   certificati   del
                             casellario) 
 
  Quando sorge controversia intorno all'esecuzione  di  cio'  che  e'
disposto negli articoli precedenti, o se sono chieste  rettificazioni
d'iscrizioni o di certificati del casellario giudiziale, provvede  ad
istanza dell'interessato il procuratore  del  Re.  L'interessato,  se
intende opporsi al provvedimento, ha facolta' di  proporre  incidente
di esecuzione.