Art. 610 (Controversie concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario) Quando sorge controversia intorno all'esecuzione di cio' che e' disposto negli articoli precedenti, o se sono chieste rettificazioni d'iscrizioni o di certificati del casellario giudiziale, provvede ad istanza dell'interessato il procuratore del Re. L'interessato, se intende opporsi al provvedimento, ha facolta' di proporre incidente di esecuzione.