(Codice della navigazione-art. 565)
                              Art. 565. 
                  (Concessione d'ipoteca su nave). 
 
  Sulla nave puo' solo concedersi ipoteca volontaria. 
 
  La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena  di  nullita',  per
atto pubblico  o  per  scrittura  privata,  contenente  la  specifica
indicazione degli elementi di individuazione della nave.