Art. 567.
(Pubblicita' dell'ipoteca).
Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su
carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella
matricola e annotazione sull'atto di nazionalita' se trattasi di nave
maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se
trattasi di nave minore o di galleggiante.
L'ipoteca su nave in costruzione e' resa pubblica mediante
trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i
quali il codice civile richiede l'iscrizione.