(Codice della navigazione-art. 567)
                              Art. 567. 
                     (Pubblicita' dell'ipoteca). 
 
  Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o  su
carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione  nella
matricola e annotazione sull'atto di nazionalita' se trattasi di nave
maggiore, e mediante  trascrizione  nel  registro  di  iscrizione  se
trattasi di nave minore o di galleggiante. 
 
  L'ipoteca  su  nave  in  costruzione  e'  resa  pubblica   mediante
trascrizione nel registro delle navi in costruzione. 
 
  Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i
quali il codice civile richiede l'iscrizione.