(Codice della navigazione-art. 568)
                              Art. 568. 
                        (Ufficio competente). 
 
  La pubblicita' deve  essere  richiesta  all'ufficio  di  iscrizione
della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale  e'  tenuto
il registro delle navi in costruzione. 
 
  Tuttavia per le navi maggiori la pubblicita' puo' essere  richiesta
alle autorita' indicate nell'articolo 251.