(Codice della navigazione-art. 569)
                              Art. 569. 
            (Documenti per la pubblicita' dell'ipoteca). 
 
  Chi domanda la pubblicita' dell'ipoteca deve presentare all'ufficio
competente i documenti previsti dall'articolo 2839 del codice civile. 
 
  La nota deve enunciare: 
  a) il nome, la paternita',  la  nazionalita',  il  domicilio  o  la
residenza e la professione del  creditore  e  del  debitore.  Per  le
obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto
degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile; 
  b) il domicilio  eletto  dal  creditore  nel  luogo  nel  quale  e'
l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante; 
  c) la indicazione del titolo, la sua data e il  nome  del  pubblico
ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; 
  d) l'importo della somma per la quale e' fatta la trascrizione; 
  e) gli interessi e le annualita' che il credito produce; 
  f) il tempo dell'esigibilita'; 
  g) gli elementi di individuazione della nave. 
 
  Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una  nave  maggiore,
il richiedente deve inoltre esibire l'atto di  nazionalita',  perche'
su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso  che  tale
esibizione non sia possibile, perche' la  nave  si  trova  fuori  del
porto di  iscrizione,  si  applica  il  disposto  del  secondo  comma
dell'articolo 255.