(Codice della navigazione-art. 571)
                              Art. 571. 
       (Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni). 
 
  Nel concorso, di piu' atti resi pubblici  a  norma  degli  articoli
precedenti nonche' in caso di discordanza tra le  trascrizioni  nella
matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita', si  applica  il
disposto dell'articolo 257.