(Codice della navigazione-art. 572)
                              Art. 572. 
              (Surrogazione dell'indennita' alla nave). 
 
  Se la nave e' perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei
crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per  riparare  le
avarie sofferte dalla nave; 
  a) le indennita' spettanti al proprietario per danni sofferti dalla
nave; 
  b) le somme dovute al proprietario per  contribuzione  alle  avarie
comuni sofferte dalla nave; 
  c)  le  indennita'  spettanti  al  proprietario  per  assistenza  o
salvataggio, quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo
dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano  riscosse  dal
proprietario prima del pignoramento della nave; 
  d) le indennita' di assicurazione.