Art. 572.
(Surrogazione dell'indennita' alla nave).
Se la nave e' perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei
crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le
avarie sofferte dalla nave;
a) le indennita' spettanti al proprietario per danni sofferti dalla
nave;
b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie
comuni sofferte dalla nave;
c) le indennita' spettanti al proprietario per assistenza o
salvataggio, quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo
dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal
proprietario prima del pignoramento della nave;
d) le indennita' di assicurazione.