Art. 576.
(Collocazione degli interessi).
Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2855 del codice
civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di
cui al secondo comma del predetto articolo, e' limitata all'annata
anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave.
Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad
un'altra sola annualita' d'interessi.