(Codice della navigazione-art. 576)
                              Art. 576. 
                   (Collocazione degli interessi). 
 
  Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo  2855  del  codice
civile, la collocazione degli interessi del  credito  ipotecario,  di
cui al secondo comma del predetto articolo,  e'  limitata  all'annata
anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave.
Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad
un'altra sola annualita' d'interessi.