(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 498)
                              Art. 498. 
                         (Sbarco d'autorita) 

 
  Gli ufficiali di polizia giudiziaria  indicati  nell'articolo  1235
del codice devono ordinare lo sbarco delle  persone  imputate  di  un
delitto  che  siano  imbarcate  per  l'estero  sfornite  di  regolare
passaporto. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente  il
procuratore della Repubblica.