(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 499)
                              Art. 499. 
                         (Servizio di ronda) 

 
  Ai  fini  della  sorveglianza   sulla   regolarita'   dei   servizi
l'autorita' marittima mercantile ha facolta' di disporre  servizi  di
renda. 
  Gli agenti in servizio di  ronda  possono  visitare,  in  qualunque
momento, le  navi,  i  galleggianti  e  gli  aeromobili  nonche'  gli
stabilimenti  e  le  altre  opere  situati  nell'ambito  del  demanio
marittimo e del mare territoriale. 
  Il  servizio  di  ronda  e'  eseguito  per  mezzo  di   marinai   o
sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri e dagli agenti
di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorita' da cui  questi
agenti della forza pubblica dipendono ovvero da  militari  del  corpo
equipaggi della marina,  militare  o  di  altre  categorie  destinati
presso gli uffici di porto.