(Regolamento-art. 542)
 
                              Art. 542. 
 
  Le contromatrici dei vaglia sono  staccate  dai  controllori  delle
rispettive tesorerie all'atto della presentazione per il visto. 
 
  Le contromatrici dei vaglia pagabili da  un  tesoriere  provinciale
sono a costui  trasmesse  dalla  Direzione  generale  del  tesoro,  o
dall'intendenza  di  finanza  della  provincia  ove   fu   fatto   il
versamento, col mezzo dell'Intendenza da cui dipende la tesoreria che
deve fare il pagamento. 
 
  Quelle dei vaglia pagabili dalla tesoreria centrale  sono  ad  essa
trasmesse col mezzo della Direzione generale del tesoro. 
 
  Le contromatrici dei vaglia emessi dai tesorieri sovra se' medesimi
per necessita' di  servizio,  com'e'  detto  all'articolo  538,  sono
spediti dalle Intendenze di finanza agli agenti che debbono pagarli. 
 
  L'invio delle contromatrici deve essere fatto con apposita nota nel
giorno stesso del rilascio dei vaglia. 
 
  L'uffizio che  riceve  le  contromatrici  ne  prende  nota  in  uno
speciale registro e le trasmette subito al contabile  incaricato  del
pagamento.