Art. 542. Le contromatrici dei vaglia sono staccate dai controllori delle rispettive tesorerie all'atto della presentazione per il visto. Le contromatrici dei vaglia pagabili da un tesoriere provinciale sono a costui trasmesse dalla Direzione generale del tesoro, o dall'intendenza di finanza della provincia ove fu fatto il versamento, col mezzo dell'Intendenza da cui dipende la tesoreria che deve fare il pagamento. Quelle dei vaglia pagabili dalla tesoreria centrale sono ad essa trasmesse col mezzo della Direzione generale del tesoro. Le contromatrici dei vaglia emessi dai tesorieri sovra se' medesimi per necessita' di servizio, com'e' detto all'articolo 538, sono spediti dalle Intendenze di finanza agli agenti che debbono pagarli. L'invio delle contromatrici deve essere fatto con apposita nota nel giorno stesso del rilascio dei vaglia. L'uffizio che riceve le contromatrici ne prende nota in uno speciale registro e le trasmette subito al contabile incaricato del pagamento.