Art. 544. Quando occorra per ragioni di servizio che un vaglia del tesoro, assegnato su di una tesoreria provinciale, debba essere pagato per suo canto da un altro agente residente nella provincia stessa, ma fuori del capoluogo, l'Intendenza di finanza trasmette all'agente la contromatrice. L'agente non paga il vaglia se non ha ricevuto la relativa contromatrice. Egli unisce poi la detta contromatrice al vaglia pagato, e lo comprende nel prossimo versamento da fare alla tesoreria.