(Regolamento-art. 544)
 
                              Art. 544. 
 
  Quando occorra per ragioni di servizio che un  vaglia  del  tesoro,
assegnato su di una tesoreria provinciale, debba  essere  pagato  per
suo canto da un altro agente residente  nella  provincia  stessa,  ma
fuori del capoluogo, l'Intendenza di finanza trasmette all'agente  la
contromatrice. 
 
  L'agente non  paga  il  vaglia  se  non  ha  ricevuto  la  relativa
contromatrice. Egli unisce  poi  la  detta  contromatrice  al  vaglia
pagato,  e  lo  comprende  nel  prossimo  versamento  da  fare   alla
tesoreria.