Art. 545. Accadendo smarrimento, perdita o distruzione di un vaglia del tesoro, la Direzione generale del tesoro puo' autorizzare la spedizione di un certificato equivalente, osservate le disposizioni contenute negli articoli 469 a 471 del presente regolamento. In questo caso pero' la contromatrice del vaglia smarrito o perduto e' restituita alla predetta Direzione generale per essere unita al certificato da spedirsi. Sulla matrice del vaglia e sui registri e' fatta annotazione della spedizione del certificato.