(Regolamento-art. 545)
 
                              Art. 545. 
 
  Accadendo smarrimento, perdita  o  distruzione  di  un  vaglia  del
tesoro,  la  Direzione  generale  del  tesoro  puo'  autorizzare   la
spedizione di un certificato equivalente, osservate  le  disposizioni
contenute negli articoli 469 a 471 del presente regolamento. 
 
  In questo caso pero' la contromatrice del vaglia smarrito o perduto
e' restituita alla predetta Direzione generale per  essere  unita  al
certificato da spedirsi. 
 
  Sulla matrice del vaglia e sui registri e' fatta annotazione  della
spedizione del certificato.