(Allegato-art. 173)
 
                              Art. 173. 
 
(Requisiti generali delle informazioni e condizioni per  informazioni
                 corrette, chiare e non fuorvianti) 
 
  1. Tutte le informazioni sono fornite  dal  consulente  finanziario
autonomo o dalla societa' di  consulenza  finanziaria  in  una  forma
comprensibile, in modo che i clienti  o  potenziali  clienti  possano
ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento  e
del tipo specifico di strumenti finanziari  che  sono  loro  proposti
nonche' i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano  prendere
le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  assicurano  che  tutte  le  informazioni,  comprese   le
comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano a clienti
al dettaglio o professionali o  potenziali  clienti  al  dettaglio  o
professionali o che divulgano in modo tale per cui e'  probabile  che
siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste nel presente
articolo: 
 
  a) le informazioni comprendono il nome del  consulente  finanziario
autonomo o la denominazione della societa' di consulenza finanziaria; 
 
  b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione
corretta e  in  evidenza  dei  rischi  quando  menzionano  potenziali
benefici  di  un  servizio  di  investimento  o  di   uno   strumento
finanziario; 
 
  c)  nell'indicazione  dei  rischi  le  informazioni  utilizzano  un
carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti  del
carattere utilizzato per tutte le informazioni  fornite  nonche'  una
disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia  messa  in
evidenza; 
 
  d) le  informazioni  sono  sufficienti  e  presentate  in  modo  da
risultare con ogni probabilita' comprensibili per il componente medio
del gruppo al quale sono dirette o dal  quale  saranno  probabilmente
ricevute; 
 
  e)  le  informazioni  non  mascherano,  minimizzano   od   oscurano
elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti; 
 
  f) le  informazioni  sono  uniformemente  presentate  nella  stessa
lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi  forma,
forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui  il  cliente  abbia
accettato di ricevere informazioni in piu' di una lingua; 
 
  g) le  informazioni  sono  aggiornate  e  pertinenti  al  mezzo  di
comunicazione utilizzato. 
 
  3. Quando le informazioni raffrontano  servizi  di  investimento  o
servizi accessori, strumenti finanziari o  fornitori  di  servizi  di
investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi  e
le  societa'  di  consulenza   finanziaria   assicurano   che   siano
soddisfatte le seguenti condizioni: 
 
  a) il raffronto e' significativo ed e' presentato in modo  corretto
ed equilibrato; 
 
  b) le fonti  di  informazione  utilizzate  per  il  raffronto  sono
specificate; 
 
  c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono
indicati. 
 
  4. Quando le informazioni contengono un'indicazione  dei  risultati
passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario  o  di
un servizio di investimento, i consulenti finanziari  autonomi  e  le
societa' di consulenza finanziaria assicurano che  siano  soddisfatte
le condizioni seguenti: 
 
  a) tale indicazione non costituisce l'elemento piu' evidente  della
comunicazione; 
 
  b) le informazioni devono fornire dati  appropriati  sui  risultati
riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove  inferiore  a  cinque
anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento  finanziario  e'
stato offerto, l'indice  finanziario  utilizzato  o  il  servizio  di
investimento fornito oppure riguardanti un periodo piu' lungo  deciso
dal consulente finanziario autonomo o dalla  societa'  di  consulenza
finanziaria; in ogni caso tali dati sono basati su  periodi  completi
di dodici mesi; 
 
  c) il periodo di riferimento e la  fonte  delle  informazioni  sono
indicati chiaramente; 
 
  d) le informazioni contengono un avviso  evidente  che  i  dati  si
riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un
indicatore affidabile dei risultati futuri; 
 
  e) quando l'indicazione si basa su  dati  espressi  in  una  valuta
diversa da  quella  dello  Stato  membro  nel  quale  il  cliente  al
dettaglio o il potenziale  cliente  al  dettaglio  e'  residente,  le
informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono
che il rendimento puo' crescere o diminuire a seguito di oscillazioni
del cambio; 
 
  f) quando l'indicazione e' basata sui risultati lordi, e'  indicato
l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri. 
 
  5.  Quando  le  informazioni  includono  o  fanno   riferimento   a
simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi  e
le societa' di consulenza finanziaria assicurano che le  informazioni
riguardino uno strumento finanziario o un indice  finanziario  e  che
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
 
  a) le simulazioni dei risultati passati sono basate  sui  risultati
passati reali di uno o piu' strumenti finanziari o indici  finanziari
identici  o  sostanzialmente  uguali  o  sottostanti  allo  strumento
finanziario in questione; 
 
  b) per quanto riguarda  i  risultati  passati  reali  di  cui  alla
lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere
da a) a c), e) ed f); 
 
  c) le informazioni contengono un avviso  evidente  che  i  dati  si
riferiscono a simulazioni dei risultati passati  e  che  i  risultati
passati non costituiscono  un  indicatore  affidabile  dei  risultati
futuri. 
 
  6. Quando le  informazioni  contengono  informazioni  su  risultati
futuri, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di  consulenza
finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
 
  a) le informazioni  non  si  basano  su  simulazioni  di  risultati
passati ne' vi fanno riferimento; 
 
  b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli  supportate  da
dati obiettivi; 
 
  c) quando  le  informazioni  si  basano  sui  risultati  lordi,  e'
indicato l'effetto delle commissioni, degli  onorari  o  degli  altri
oneri; 
 
  d) le informazioni si basano  su  ipotesi  di  risultato  in  varie
condizioni  di  mercato  (ipotesi  sia  positive  sia   negative)   e
riflettono la  natura  e  i  rischi  delle  specifiche  tipologie  di
strumenti oggetto dell'analisi; 
 
  e)  le  informazioni  contengono  un  avviso  evidente   che   tali
previsioni non costituiscono un indicatore affidabile  dei  risultati
futuri. 
 
  7. Quando fanno riferimento a un trattamento  fiscale  particolare,
le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento  fiscale
dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e puo' essere
soggetto a variazioni in futuro. 
 
  8. Le informazioni non utilizzano il nome  dell'Organismo  o  della
Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino  o
approvino i servizi  del  consulente  finanziario  autonomo  o  della
societa' di consulenza finanziaria.