Art. 174. (Modalita' di adempimento degli obblighi di informazione) 1. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 165, 167, 169 e 170 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro il servizio di consulenza in materia di investimenti o i servizi accessori. 2. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 175, comma 2. 3. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 165, 167, 169 e 170 che e' d'interesse per un servizio che il consulente gli presta. La notifica e' fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole. 4. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori. 5. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalita' di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli 165, 167, 169 e 170, se pertinenti per tale offerta o invito: a) offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti con la persona che risponde alla comunicazione; b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti.