(Allegato-art. 174)
 
                              Art. 174. 
 
      (Modalita' di adempimento degli obblighi di informazione) 
 
  1. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 165, 167,
169 e 170 ai clienti o potenziali clienti in  tempo  utile  prima  di
prestare loro il servizio di consulenza in materia di investimenti  o
i servizi accessori. 
 
  2. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite
un sito internet, purche' siano  soddisfatte  le  condizioni  di  cui
all'articolo 175, comma 2. 
 
  3. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria notificano al cliente in tempo utile  qualsiasi  modifica
rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 165, 167,
169 e 170 che e' d'interesse per un servizio che  il  consulente  gli
presta.  La  notifica  e'  fatta  su  un  supporto  durevole  se   le
informazioni alle quali si riferisce  sono  fornite  su  un  supporto
durevole. 
 
  4. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  assicurano   che   le   informazioni   contenute   nelle
comunicazioni di marketing siano  in  linea  con  quelle  fornite  ai
clienti nel quadro della prestazione di  servizi  di  investimento  e
servizi accessori. 
 
  5. Le comunicazioni di marketing che  contengono  un'offerta  o  un
invito della natura indicata qui di  seguito  e  che  specificano  le
modalita' di risposta o includono un modulo di  risposta  comprendono
le informazioni di  cui  agli  articoli  165,  167,  169  e  170,  se
pertinenti per tale offerta o invito: 
 
  a) offerta di concludere un accordo in  relazione  al  servizio  di
consulenza in materia di investimenti con  la  persona  che  risponde
alla comunicazione; 
 
  b) invito alla persona  che  risponde  alla  comunicazione  a  fare
un'offerta per concludere un accordo  in  relazione  al  servizio  di
consulenza in materia di investimenti.