Art. 175. (Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet) 1. Quando ai fini dell'articolo 174 le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octiesdecies, del Testo Unico, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se: a) la fornitura delle informazioni su tale supporto e' appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgera' il rapporto d'affari con il cliente; b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le e' offerta la possibilita' di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto. 2. Quando, conformemente agli articoli 165, 169, 170 e 174, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria forniscono informazioni a un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) la fornitura delle informazioni su tale supporto e' appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgera' il rapporto d'affari tra il consulente finanziario autonomo o la societa' di consulenza finanziaria e il cliente; b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma; c) al cliente e' comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui puo' avere accesso all'informazione; d) le informazioni sono aggiornate; e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente puo' avere necessita' di visitarlo. 3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche e' considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgera' il rapporto d'affari tra i consulenti finanziari autonomi o le societa' di consulenza finanziaria e il cliente quando vi e' la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari e' considerata una prova in tal senso.