(Allegato-art. 175)
 
                              Art. 175. 
 
    (Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet) 
 
  1. Quando ai fini dell'articolo 174 le informazioni  devono  essere
fornite su un supporto  durevole  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
6-octiesdecies, del Testo Unico, i consulenti finanziari  autonomi  e
le societa' di consulenza finanziaria hanno  il  diritto  di  fornire
tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se: 
 
  a) la fornitura delle informazioni su tale supporto e'  appropriata
per il contesto in cui si svolge o si svolgera' il rapporto  d'affari
con il cliente; 
 
  b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le e'
offerta la possibilita' di scegliere tra l'informazione  su  carta  o
tale altro  supporto  durevole,  sceglie  specificamente  tale  altro
supporto. 
 
  2. Quando, conformemente agli articoli  165,  169,  170  e  174,  i
consulenti  finanziari  autonomi  e   le   societa'   di   consulenza
finanziaria forniscono informazioni a  un  cliente  tramite  un  sito
internet e tali informazioni non sono  indirizzate  personalmente  al
cliente, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza
finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti: 
 
  a) la fornitura delle informazioni su tale supporto e'  appropriata
per il contesto in cui si svolge o si svolgera' il rapporto  d'affari
tra il consulente finanziario autonomo o la  societa'  di  consulenza
finanziaria e il cliente; 
 
  b)  il  cliente  acconsente  espressamente  alla  fornitura   delle
informazioni in tale forma; 
 
  c) al cliente e' comunicato elettronicamente l'indirizzo  del  sito
internet  e  il  punto  del  sito   in   cui   puo'   avere   accesso
all'informazione; 
 
  d) le informazioni sono aggiornate; 
 
  e) le informazioni sono sempre accessibili tramite  tale  sito  per
tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente,  il  cliente  puo'
avere necessita' di visitarlo. 
 
  3. Ai fini del presente  articolo,  la  fornitura  di  informazioni
tramite comunicazioni elettroniche e' considerata appropriata per  il
contesto in cui si svolge o si svolgera' il rapporto d'affari  tra  i
consulenti  finanziari  autonomi  o   le   societa'   di   consulenza
finanziaria e il cliente quando vi e' la  prova  che  il  cliente  ha
accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di  un
indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto  d'affari  e'
considerata una prova in tal senso.