(Testo unico imposte sui redditi-art. 301)
                              ART. 301 
                         Societa' di comodo 
(articolo 30, commi da 1 a 4-quater e 9, legge 23 dicembre  1994,  n.
724; articolo 4, comma 1-bis, decreto-legge 11  marzo  1997,  n.  50,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122) 
 
1. Agli effetti del presente articolo  le  societa'  per  azioni,  in
accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata,   in   nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli  enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare  complessivo
dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi,  esclusi
quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove  prescritto,
e' inferiore alla somma degli importi  che  risultano  applicando  le
seguenti percentuali: 
a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 94,  comma
1, lettere c), d) ed  e),  e  delle  quote  di  partecipazione  nelle
societa' commerciali di cui all'articolo 5, anche se i predetti  beni
e   partecipazioni   costituiscono   immobilizzazioni    finanziarie,
aumentato del valore dei crediti; 
b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili,  anche  in  locazione   finanziaria;   per   gli   immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta  percentuale
e' ridotta  al  2,5  per  cento;  per  gli  immobili  a  destinazione
abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti,
la percentuale e' ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
la percentuale e' dell'0,50 per cento; 
c) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni  indicati
nell'articolo  48,  comma  1,  lettera  a),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, anche in locazione
finanziaria; 
d) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni,  anche  in
locazione finanziaria. Le  disposizioni  del  primo  periodo  non  si
applicano: 
1) ai soggetti ai quali, per  la  particolare  attivita'  svolta,  e'
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 
3) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; 
4) alle societa' ed enti che  controllano  societa'  ed  enti  i  cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati  italiani  ed  esteri,
nonche' alle stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi
controllate, anche indirettamente; 
5) alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 
6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 50; 
7) alle societa' che nei  due  esercizi  precedenti  hanno  avuto  un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita'; 
8) alle societa' in stato di liquidazione giudiziale, assoggettate  a
procedure  di  liquidazione  giudiziaria,  di   liquidazione   coatta
amministrativa e in concordato preventivo; 
9) alle societa' che presentano un ammontare complessivo  del  valore
della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore  al
totale attivo dello stato patrimoniale; 
10) alle societa' partecipate da enti pubblici  almeno  nella  misura
del 20 per cento del capitale sociale; 
11) alle societa' che risultano congrue  e  coerenti  ai  fini  degli
studi di settore. 
2. Ai fini dell'applicazione del comma  1,  i  ricavi  e  i  proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno  assunti  in
base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due  precedenti.  Per
la determinazione del valore dei  beni  si  applica  l'articolo  119,
comma 1; per i beni in  locazione  finanziaria  si  assume  il  costo
sostenuto   dall'impresa   concedente,   ovvero,   in   mancanza   di
documentazione, la somma dei canoni di  locazione  e  del  prezzo  di
riscatto risultanti dal contratto. 
3. Fermo l'ordinario potere di  accertamento,  ai  fini  dell'imposta
personale sul reddito per le societa' e per gli  enti  non  operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli  importi  derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali: 
a) lo 0,75 per cento sul  valore  dei  beni  indicati  nel  comma  1,
lettera a); 
b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite  da
beni immobili, anche  in  locazione  finanziaria;  per  gli  immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta  percentuale
e' ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni
immobili   a   destinazione   abitativa   acquisiti   o    rivalutati
nell'esercizio e  nei  due  precedenti  la  predetta  percentuale  e'
ulteriormente ridotta al  1,5  per  cento;  per  tutti  gli  immobili
situati in comuni con  popolazione  inferiore  a  1.000  abitanti  la
percentuale e' dello 0,45 per cento; 
c) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite  da
beni indicati nell'articolo 48, comma 1, lettera a), del testo  unico
delle disposizioni legislative  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,  anche
in locazione finanziaria; 
d)  il  12   per   cento   sul   valore   complessivo   delle   altre
immobilizzazioni  anche  in  locazione  finanziaria.  Le  perdite  di
esercizi precedenti possono essere computate soltanto in  diminuzione
della parte di reddito eccedente quello minimo  di  cui  al  presente
comma. 
4. Fermo l'ordinario potere di  accertamento,  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive per le societa' e per  gli  enti
non operativi indicati nel comma 1 si presume  che  il  valore  della
produzione netta non sia inferiore al reddito minimo  determinato  ai
sensi del comma 3  aumentato  delle  retribuzioni  sostenute  per  il
personale  dipendente,  dei  compensi  spettanti   ai   collaboratori
coordinati e  continuativi,  di  quelli  per  prestazioni  di  lavoro
autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. 
5. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza  di  credito
risultante dalla dichiarazione presentata ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto non  e'  ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire
oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico  in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo
24 marzo 2025, n. 33, o di cessione ai sensi dell'articolo 116, comma
14, del testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19  gennaio
2026, n. 10. Qualora  per  tre  periodi  di  imposta  consecutivi  la
societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti  ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore  all'importo  che
risulta dalla applicazione delle  percentuali  di  cui  al  comma  1,
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente  riportabile  a  scomputo
dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi. 
6. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile  il
conseguimento  dei  ricavi,  degli  incrementi  di  rimanenze  e  dei
proventi nonche'  del  reddito  determinati  ai  sensi  del  presente
articolo, ovvero non hanno consentito  di  effettuare  le  operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 5,
la societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono
essere individuate  determinate  situazioni  oggettive,  non  trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente articolo. 
8. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni  di  cui  al
comma 6 ma non ha presentato l'istanza  di  interpello  prevista  dal
medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto  risposta
positiva deve darne  separata  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi. 
9. La disposizione di cui al comma  1  si  applica  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994. 
10. Le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 12 e  173,  comma
21, si applicano anche alle operazioni di  fusione  e  scissione  che
interessino le societa' di cui al presente articolo.