ART. 301
Societa' di comodo
(articolo 30, commi da 1 a 4-quater e 9, legge 23 dicembre 1994, n.
724; articolo 4, comma 1-bis, decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122)
1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo
dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi
quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto,
e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le
seguenti percentuali:
a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 94, comma
1, lettere c), d) ed e), e delle quote di partecipazione nelle
societa' commerciali di cui all'articolo 5, anche se i predetti beni
e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
aumentato del valore dei crediti;
b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale
e' ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione
abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti,
la percentuale e' ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
la percentuale e' dell'0,50 per cento;
c) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati
nell'articolo 48, comma 1, lettera a), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, anche in locazione
finanziaria;
d) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si
applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e'
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria;
4) alle societa' ed enti che controllano societa' ed enti i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri,
nonche' alle stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi
controllate, anche indirettamente;
5) alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 50;
7) alle societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita';
8) alle societa' in stato di liquidazione giudiziale, assoggettate a
procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta
amministrativa e in concordato preventivo;
9) alle societa' che presentano un ammontare complessivo del valore
della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al
totale attivo dello stato patrimoniale;
10) alle societa' partecipate da enti pubblici almeno nella misura
del 20 per cento del capitale sociale;
11) alle societa' che risultano congrue e coerenti ai fini degli
studi di settore.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in
base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per
la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 119,
comma 1; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo
sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di
riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta
personale sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali:
a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nel comma 1,
lettera a);
b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da
beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale
e' ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni
immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale e'
ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili
situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la
percentuale e' dello 0,45 per cento;
c) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da
beni indicati nell'articolo 48, comma 1, lettera a), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, anche
in locazione finanziaria;
d) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di
esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione
della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente
comma.
4. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive per le societa' e per gli enti
non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della
produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai
sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il
personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
5. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito
risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo' costituire
oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, o di cessione ai sensi dell'articolo 116, comma
14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che
risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo
dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.
6. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il
conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei
proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 5,
la societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono
essere individuate determinate situazioni oggettive, non trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.
8. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al
comma 6 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal
medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei
redditi.
9. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.
10. Le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 12 e 173, comma
21, si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che
interessino le societa' di cui al presente articolo.