(Testo unico imposte sui redditi-art. 302)
                              ART. 302 
     Maggiorazione dell'aliquota IRES per le societa' di comodo 
(articolo 2, commi da  36-quinquies  a  36-nonies,  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
                       settembre 2011, n. 148) 
 
1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  di   cui
all'articolo 84, dovuta  dai  soggetti  indicati  nell'articolo  301,
comma  1,  e'  applicata  con  una  maggiorazione   di   10,5   punti
percentuali. Sulla quota del  reddito  imputato  per  trasparenza  ai
sensi dell'articolo 5 dai soggetti indicati dal citato articolo  301,
comma 1, a societa' o enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
societa' trova comunque applicazione detta maggiorazione. 
2.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  301,  comma  1,  che  hanno
esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui  all'articolo
126, assoggettano autonomamente il proprio  reddito  imponibile  alla
maggiorazione  prevista  dal  comma  1  e  provvedono   al   relativo
versamento. 
3. Il comma 2 trova applicazione anche con  riguardo  alla  quota  di
reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, a una societa'  o  ente
che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo  ai  sensi
dell'articolo 126. 
4.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  301,  comma  1,  che  hanno
esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la  trasparenza
fiscale di cui all'articolo  124  o  all'articolo  125,  assoggettano
autonomamente  il  proprio  reddito  imponibile  alla   maggiorazione
prevista dal comma 1 e provvedono al relativo versamento. I  soggetti
indicati nell'articolo 301,  comma  1,  che  abbiano  esercitato,  in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
al citato articolo 124 assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile
alla maggiorazione prevista  dal  comma  1,  senza  tener  conto  del
reddito imputato dalla societa' partecipata. 
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  del  17
settembre 2011.