ART. 302
Maggiorazione dell'aliquota IRES per le societa' di comodo
(articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-nonies, decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148)
1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo 84, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 301,
comma 1, e' applicata con una maggiorazione di 10,5 punti
percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai
sensi dell'articolo 5 dai soggetti indicati dal citato articolo 301,
comma 1, a societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' trova comunque applicazione detta maggiorazione.
2. I soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, che hanno
esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo
126, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione prevista dal comma 1 e provvedono al relativo
versamento.
3. Il comma 2 trova applicazione anche con riguardo alla quota di
reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, a una societa' o ente
che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi
dell'articolo 126.
4. I soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, che hanno
esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza
fiscale di cui all'articolo 124 o all'articolo 125, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione
prevista dal comma 1 e provvedono al relativo versamento. I soggetti
indicati nell'articolo 301, comma 1, che abbiano esercitato, in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
al citato articolo 124 assoggettano il proprio reddito imponibile
alla maggiorazione prevista dal comma 1, senza tener conto del
reddito imputato dalla societa' partecipata.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 17
settembre 2011.