(CODICE CIVILE-art. 457)
                              Art. 457. 
 
                     (Delazione dell'eredita'). 
 
  L'eredita' si devolve per legge o per testamento. 
 
  Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca,  in
tutto o in parte, quella testamentaria. 
 
  Le disposizioni testamentarie non possono  pregiudicare  i  diritti
che la legge riserva ai legittimari.