(CODICE CIVILE-art. 458)
                              Art. 458. 
 
                   (Divieto di patti successori). 
 
  E' nulla ogni convenzione con  cui  taluno  dispone  della  propria
successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei
diritti che gli  possono  spettare  su  una  successione  non  ancora
aperta, o rinunzia ai medesimi.