(CODICE CIVILE-art. 460)
                              Art. 460. 
 
           (Poteri del chiamato prima dell'accettazione). 
 
  Il chiamato all'eredita' puo' esercitare le  azioni  possessorie  a
tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. 
 
  Egli inoltre puo' compiere atti conservativi,  di  vigilanza  e  di
amministrazione temporanea, e puo' farsi  autorizzare  dall'autorita'
giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o  la  cui
conservazione importa grave dispendio. 
 
  Non  puo'  il  chiamato  compiere  gli  atti  indicati  nei   commi
precedenti, quando si  e'  provveduto  alla  nomina  di  un  curatore
dell'eredita' a norma dell'art. 528.