(Allegato II.14-art. 9)
                             Articolo 9. 
                       Gestione dei sinistri. 
 
1.  Nel  caso  in  cui  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori   si
verifichino  sinistri  alle  persone  o  danni  alle  proprieta',  il
direttore dei lavori compila una relazione nella  quale  descrive  il
fatto e le presumibili cause e  adotta  gli  opportuni  provvedimenti
finalizzati a ridurre  le  conseguenze  dannose.  Tale  relazione  e'
trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore: 
a) tutte le misure, comprese le  opere  provvisionali,  e  tutti  gli
adempimenti  per  evitare  il  verificarsi  di  danni   alle   opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; 
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di  danni  ai
luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti. 
2. L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni alle opere  o
provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore  e  nei  limiti
consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore
l'esecutore ne fa  denuncia  al  direttore  dei  lavori  nei  termini
stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque  giorni
da  quello   dell'evento,   a   pena   di   decadenza   dal   diritto
all'indennizzo. Al fine  di  determinare  l'eventuale  indennizzo  al
quale puo' avere diritto l'esecutore spetta al direttore  dei  lavori
redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando: 
a) lo stato delle  cose  dopo  il  danno,  rapportandole  allo  stato
precedente; 
b) le cause dei danni, precisando  l'eventuale  caso  fortuito  o  di
forza maggiore; 
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi  compresa
l'ipotesi   di   erronea   esecuzione   del   progetto    da    parte
dell'appaltatore; 
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte  e  delle  prescrizioni
del direttore dei lavori; 
e) l'eventuale omissione  delle  cautele  necessarie  a  prevenire  i
danni. 
3. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare  il  danno  abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso  e'
tenuto a rispondere.