(Allegato F-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Gli elenchi delle strade approvati definitivamente, e di cui  sara'
deposta copia negli archivi della prefettura, fanno prova in  materia
di strade per tutti gli effetti di ragione. 
 
  Le questioni pero' che insorgono sulla proprieta' del  suolo  delle
medesime o delle opere annesse sono giudicate dai Tribunali ordinari.