(Allegato F-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  Il suolo delle strade nazionali e' proprieta' dello  Stato;  quello
delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed e'  proprieta'
dei comuni il suolo delle strade comunali. 
 
  Sono considerati come  parte  di  queste  strade  per  gli  effetti
amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali  che
servono unicamente o  principalmente  agli  scoli  delle  strade,  le
controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte  d'ogni  genere
stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di
materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri. 
 
  Nell'interno delle citta'  e  villaggi  fanno  parte  delle  strade
comunali le piazze, gli spazii ed  i  vicoli  ad  esse  adiacenti  ed
aperti sul suolo pubblico, restando pero' ferme le  consuetudini,  le
convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti. 
 
  I  tronchi  delle   strade   nazionali   e   provinciali   compresi
nell'abitato di una citta'  o  villaggio  fanno  parte  delle  strade
comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese
di mantenimento o di miglioramento come all'art. 41 e seguenti.