Art. 22. Il suolo delle strade nazionali e' proprieta' dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed e' proprieta' dei comuni il suolo delle strade comunali. Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri. Nell'interno delle citta' e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazii ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando pero' ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti. I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una citta' o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all'art. 41 e seguenti.